Il nuovo Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, entrato in vigore lo scorso 26 settembre a modifica del D.Lgs 152/06, introduce il tema delle assimilazioni.
E’ ora scritto nel D.lgs 116/2020 che i rifiuti simili agli urbani sono tali solo ed esclusivamente ai fini dei calcoli degli obiettivi di riciclo e non per affidarne la privativa, e quindi la gestione, ai Comuni. Pertanto, con l’eliminazione del termine “assimilazione” in tutto il il Dlgs 152/2006, la soppressione della lett. g) dell’art. 198 e la nuova disposizione introdotta dal comma 2-bis dell’art. 198, è sottratta per legge ai Comuni la possibilità di assimilare. Le utenze non domestiche possono infatti conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico previa dimostrazione di averli avviati al recupero ed inoltre devono essere escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Inoltre l’introduzione dell’obbligo della detassazione va nella direzione auspicata di supportare le imprese che avviano a recupero i propri rifiuti.
Queste le modifiche che saranno apportate al D.Lgs 152/06 dal nuovo D.Lgs 116/2020:
Nell’articolo 183 del D.lgs. 152/06 è inserimento il seguente punto b-quinquies):
- b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché’ delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
L’articolo 198 del D.lgs 152/06, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente comma 2-bis:
- «2-bis) Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.».
Nell’articolo 238 del D.lgs 152/06, il comma 10 è sostituito dal seguente:
- «Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.»
Un grande risultato ottenuto da Unirima, frutto delle richieste sostenute ed avanzate durante l’iter parlamentare.
Fonte: UNIRIMA – http://www.unirima.it/2020/09/17/decreto-legislativo-3-settembre-2020-n-116-intervista-al-dg-unirima-su-tema-assimilazione-e-definizioni/